Aspetti legali della firma video-biometrica

La piattaforma Notarify ti consente di firmare i documenti che verranno notarizzati su 3 differenti Blockchain attraverso due modalità:
-La firma grafica
-La firma elettronica video-biometrica
Prima di approfondire l’efficacia legale e la tutela giuridica conferite con le firme di Notarify facciamo chiarezza tra le diverse tipologie di firma esistenti.
1.LA FIRMA ELETTRONICA
Possiamo definire la Firma Elettronica come "L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica".
Più precisamente, il Codice dell’Amministrazione Digitale all’art 1 descrive la firme elettronica come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
La sottoscrizione mediante firma elettronica è un’azione mediante la quale il soggetto rende evidente la connessione tra sé e il documento: un processo che, in relazione al documento informatico, prevede l'associazione di quest’ultimo con altri dati informatici idonei a identificare il sottoscrittore.
Le soluzioni tecnologiche usufruibili per tale scopo possono essere diverse e le distinguiamo in base al livello di sicurezza e affidabilità che garantiscono.
2. UN BREVE SGUARDO AI PRINCIPI FONDAMENTALI EUROPEI
Il Regolamento UE eIDAS ha l’obiettivo di definire un quadro comune per tutti gli stati membri dell’Unione e ha perseguito tale obiettivo definendo alcuni principi:
- Il principio di “non disconoscimento” secondo il quale gli stati membri sono soggetti al divieto di negare gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova al documento, alla firma, al sigillo ed alla validazione temporali se in formato elettronico.
- Il principio di “neutralità tecnologica” che riporta le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una firma elettronica possa qualificarsi come FEA (Firma Elettronica Avanzata) senza però stabilire le modalità perseguibili per raggiungere tale risultato.
- Il principio di “mutuo riconoscimento” il quale impone agli stati membri di riconoscere reciprocamente le soluzioni di firma che ogni singolo stato autorizza.
Sulla base di questi principio è possibile identificare 5 tipologie di firma elettronica:
- Semplice
- Avanzata
- Basata su SPID
- Qualificata
- Digitale
LA FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE E LA SUA VALIDITA’ IN GIUDIZIO
La firma elettronica semplice, secondo il regolamento eIDAS è quell'insieme di “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare” .
La FES può essere costituita da molteplici elementi che consentono di ricondurre atti o fatti giuridicamente rilevanti a una persona fisica, vediamone qualche esempio:
- il caso dell’invio di un messaggio dalla propria casella di posta elettronica oppure della pubblicazione di un post da un account personale creato su un sociale network o ancora, l’apposizione in calce a un documento di un’immagine che riproduce la sottoscrizione con nome e cognome.
Il valore probatorio di una FES è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice potendo soddisfare il requisito della forma scritta eccetto che per gli atti di cui all’art 1350 c.c. per i quali è richiesta una modalità di firma più sicura.
LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA E LA SUA VALIDITA’ IN GIUDIZIO
La Firma Elettronica Avanzata viene definita come “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati".
Deve quindi possedere i seguenti requisiti:
- l’identificazione del firmatario,
- l’associazione univoca ad un preciso firmatario, unico ad avere il controllo della firma e ad un preciso documento,
- l’impossibilità dell’alterazione del documento firmato,
- la possibilità di visione del documento informatico prima della firma e dopo la stessa,
- l’individuazione del soggetto erogatore.
Tale tipologia di firma garantisce discreti standard di sicurezza ne consegue che il legislatore riconosce a tale firma il requisito delle forma scritta fatta eccezione per gli atti di cui all’art 1350 n. 1-12 cc.
Il soggetto intestatario della firma può disconoscerla, l’onere della prova ricade sul soggetto che vuole far valere gli effetti giuridici derivanti dalla firma.
L’aspetto che è importante rimarcare è che la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad autorizzazioni.
Un esempio di firma elettronica avanzata è quella grafometrica, acquisita con apposito tablet (il cui utilizzo è diffuso nelle banche o nelle poste), che memorizza i dati biometrici della firma autografa (quali, ad esempio, il tratto e la pressione) e li lega al documento.
LA FIRMA ELETTRONICA BASATA SU SPID E LA SUA VALIDITA’ IN GIUDIZIO
Questa tipologia di firma è disciplinata dal CAD e deve possedere i requisiti fissati daal’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) ovvero:
- sicurezza,
- integrità ed immodificabilità del documento,
- riconducibilità all’autore in maniera inequivocabile.
Ne consegue che il processo di identificazione informatica dell’autore deve avvenire mediante il sistema SPID.
Tale tipologia soddisfa il requisito della forma scritta fatta eccezione per gli atti di cui all’art 1350 n. 1-12 cc.
I suo valore probatorio è equiparato a quello della scrittura privata (che ai sensi dell'art. 2702 c.c. fa prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni in essa riportate da coloro che l'hanno sottoscritta, purché riconosciuta o legalmente considerabile come tale).
LA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA E LA SUA VALIDITA’ IN GIUDIZIO
La firma elettronica qualificata è definita dal reg. EIDAS come “una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche”.
Sono esempi di firma elettronica avanzata quelli effettuati con dispositivi fisici come token o smart card la cui connessione con una determinata fisica è garantita da un apposito ente certificatore.
La FEQ riceve dall’ordinamento il massimo riconoscimento giuridico perché, oltre ad attribuire al documento firmato il crisma della forma scritta (con il conseguente valore probatorio), lo rende idoneo a contenere i negozi giuridici di cui all'art. 1350, nn. 1-12, c.c.
LA FIRMA DIGITALE
La Firma Digitale, può essere definita come "un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".
Questa tipologia di firma richiede dunque:
-una particolare modalità tecnologica: la crittografia a chiavi asimmetriche;
-il requisito di riferirsi unicamente ad un solo soggetto;
-il fatto di dover ricorrere ad un ente certificatore qualificato per poterla generare.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER FIRMA DIGITALE E FIRMA ELETTRONICA
La disciplina della firma digitale è rappresentata dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), D.lgs n.82/2005 ed è influenzata dal regolamento europeo eIDAS (R. 910/2014).
L’entrata in vigore delle fonte di diritto europeo, postuma al CAD, ha condotto ad un’ omologazione delle norme italiane con quelle comunitarie.
L’art 20 co. 1 bis del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art 2702 cc quando vi è apposta una firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o ancora una firma elettronica avanzata. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”.
Ne consegue quindi che:
-il documento informatico sottoscritto attraverso una firma digitale, una firma elettronica avanzata o qualificata possiede, nell’ordinamento giuridico italiano, piena efficacia giuridica;
-il documento informatico sottoscritto con firma digitale, firma elettronica avanzata o qualificata garantisce al documento stesso uguale valenza giuridica della scrittura privata la quale fa piena prova, fino a querela di falso
LE FIRME DI NOTARIFY
La piattaforma Notarify offre ai propri utenti due tipologie di firme:
- La firma elettronica semplice
- La firma video-biometrica
La firma elettronica semplice consiste nell’inserimento di una coppia di credenziali (username e password) mediante il quale il soggetto dimostra di avere il possesso degli strumenti informatici che andrà ad utilizzare.
La firma video-biometrica che rientra a pieno titolo nella famiglia delle firme elettroniche, consistendo in un processo di memorizzazione di dati informatici (prevalentemente biometrici) e di associazione di questi al documento elettronico, così producendo l’effetto della rivendicazione di paternità.
In quanto tale, essa è tutelata dal già esposto principio di non disconoscimento e, quindi:
- non le si possono negare gli effetti giuridici per il solo fatto della sua forma elettronica;
- non può essere ripudiata come elemento di prova in un giudizio (art. 25, co. 1, eIDAS) e, conseguentemente, il giudice ha il dovere di prenderla in considerazione e di valutarla, secondo il suo prudente apprezzamento (artt 20, co. 1-bis, CAD e 116 c.p.c.), ai fini del proprio convincimento, motivando in ogni caso in ordine alle conclusioni cui è giunto;
- il documento firmato potrà essere ritenuto idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, in tutti quei casi in cui non è prevista la necessità della stessa a fini di validità (essendo prescritto per gli stessi, a seconda delle ipotesi, l’utilizzo di una firma elettronica basata su SPID - preceduta da un processo di identificazione informatica dell’autore).
In altri termini, la soluzione video-biometrica di Notarify può sicuramente trovare ampia diffusione per tutti i contratti a forma libera, che costituiscono la maggioranza degli accordi rientranti nella nozione giuridica di contratto.
Per approfondire la trattazione occorre chiedersi quali criteri dovrebbero essere considerati dal giudice per la valutazione della firma.
La risposta è fornita dal legislatore nello stesso art. 20, co. 1-bis, del CAD, che rinvia alle “caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità” del documento firmato.
In concreto, è improbabile che alla firma di Notarify non venga riconosciuto il massimo valore probatorio ed al documento così firmato l'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in ragione sia del processo di autenticazione utilizzato sia delle garanzie tecnologiche che lo assistono.
Il documento (caricato e firmato) può agevolmente soddisfare gli standard di sicurezza, integrità ed immodificabilità richiesti dall’art. 20, co. 1-bis, del CAD: ciò grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain ed all’architettura realizzata, che consente di verificare in ogni momento quale documento informatico è stato caricato e firmato, producendo un certificato riepilogativo.
In conclusione, difficilmente un controinteressato potrebbe minarne la credibilità: nonostante l’ordinamento gli consenta di fornire prova contraria, attraverso cui vincere la presunzione relativa di attendibilità del riferimento temporale (prodotto dalla notarizzazione su blockchain), egli non sarebbe mai concretamente in grado di darla.
Ecco quindi che la soluzione offerta da Notarify può trovare ampia diffusione ed applicazione su tutti i contratti a forma libera che rappresentano la maggioranza degli “accordi conclusi tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale" (art 1321 c.c.) garantendo agli stessi valore probatorio paritetico alla scrittura privata secondo una valutazione normativa, e persino superiore secondo una valutazione tecnologica.